Articolo 20 Comitato misto 1. E' istituito un comitato misto denominato «Comitato GNSS Unione europea/Svizzera». Esso e' composto di rappresentanti delle parti ed e' responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme. Le decisioni del comitato misto sono adottate di comune accordo. 2. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalita' di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato. 3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione europea o la Svizzera possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2. 4. Il comitato misto puo' decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti. 5. Il comitato misto puo' decidere di modificare l'allegato I.