(Accordo di cooperazione-art. 20)
                             Articolo 20 
                           Comitato misto 
 
    1. E' istituito  un  comitato  misto  denominato  «Comitato  GNSS
Unione europea/Svizzera». Esso e' composto  di  rappresentanti  delle
parti ed e' responsabile della gestione e della corretta applicazione
del presente accordo. A tal fine, esso formula raccomandazioni.  Esso
prende  decisioni  nei  casi  previsti  dal  presente  accordo;  tali
decisioni sono attuate  dalle  parti  conformemente  alle  rispettive
norme. Le decisioni  del  comitato  misto  sono  adottate  di  comune
accordo. 
    2. Il comitato misto stabilisce il proprio  regolamento  interno,
che  contiene,  tra  l'altro,  le  modalita'  di  convocazione  delle
riunioni, di designazione del presidente e  di  definizione  del  suo
mandato. 
    3. Il  comitato  misto  si  riunisce  quando  e  ove  necessario.
L'Unione europea o la Svizzera possono chiedere  la  convocazione  di
una riunione. Il comitato misto si  riunisce  entro  quindici  giorni
dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2. 
    4. Il comitato misto puo' decidere di costituire gruppi di lavoro
o  gruppi  di  esperti  che  giudichi  adatti  ad  assisterlo   nello
svolgimento dei propri compiti. 
    5. Il comitato misto puo' decidere di modificare l'allegato I.