Articolo 21 Consultazioni 1. Al fine di garantire la corretta attuazione del presente accordo, le parti procedono a regolari scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 2. Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.