(Accordo di cooperazione-art. 21)
                             Articolo 21 
                            Consultazioni 
 
    1. Al fine di  garantire  la  corretta  attuazione  del  presente
accordo, le parti procedono a regolari scambi di informazioni  e,  su
richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 
    2. Le parti si consultano prontamente, su  richiesta  di  una  di
esse, in merito a qualsiasi questione derivante  dall'interpretazione
o dall'applicazione del presente accordo.