(Accordo di cooperazione-art. 22)
                             Articolo 22 
                       Misure di salvaguardia 
 
    1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte
puo'  prendere  opportune  misure  di   salvaguardia,   compresa   la
sospensione di una o piu' attivita' di cooperazione, se  ritiene  che
non sia piu'  garantito  un  grado  equivalente  di  controlli  sulle
esportazioni o di  sicurezza  tra  le  parti.  Nel  caso  in  cui  un
eventuale ritardo rischi di compromettere il buon  funzionamento  del
GNSS,  possono  essere  prese  misure  cautelari  provvisorie   senza
consultazione preliminare, purche' delle consultazioni siano  avviate
immediatamente dopo l'adozione di dette misure. 
    2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono
limitate a  quanto  e'  necessario  per  risolvere  la  situazione  e
garantire  un  giusto  equilibrio  tra  i  diritti  e  gli   obblighi
discendenti dal presente accordo.  L'altra  parte  puo'  chiedere  al
comitato  misto  di  procedere  a  consultazioni   in   merito   alla
proporzionalita'  di  tali  misure.  Qualora  non   fosse   possibile
risolvere tale controversia entro  sei  mesi,  la  controversia  puo'
essere  sottoposta  da  una  delle  parti  ad  arbitrato   vincolante
conformemente alla procedura illustrata nell'allegato I. In tale sede
non  si  possono  dirimere   questioni   di   interpretazione   delle
disposizioni  del  presente  accordo   che   siano   identiche   alle
corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.