(Accordo di cooperazione-art. 26)
                             Articolo 26 
                              Denuncia 
 
    1. L'Unione europea o la Svizzera possono denunciare il  presente
accordo notificando  tale  decisione  all'altra  parte.  Il  presente
accordo cessa di applicarsi sei mesi  dopo  il  ricevimento  di  tale
notifica. 
    2. La cessazione del presente accordo non pregiudica la validita'
o la durata di eventuali disposizioni convenute in base ad esso,  ne'
gli eventuali diritti ed obblighi specifici che ne sono  derivati  in
materia di proprieta' intellettuale. 
    3. In caso di denuncia del presente accordo,  il  comitato  misto
formula  una  proposta  che  consenta  alle  parti  di  risolvere  le
questioni in  sospeso,  comprese  quelle  relative  alle  conseguenze
finanziarie, tenendo conto del principio del pro rata temporis.