(Accordo di cooperazione-art. 3)
                             Articolo 3 
                     Principi della cooperazione 
 
    Le parti svolgono le attivita' di  cooperazione  contemplate  dal
presente accordo nel rispetto dei seguenti principi: 
      1) reciproco vantaggio basato su  un  equilibrio  generale  dei
diritti e degli obblighi, ivi compresi i  contributi  e  l'accesso  a
tutti i servizi in conformita' dell'articolo 15; 
      2) possibilita' reciproca di avviare attivita' di  cooperazione
nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera; 
      3) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di  influire
sulle attivita' di cooperazione; 
      4) adeguata ed  effettiva  tutela  dei  diritti  di  proprieta'
intellettuale di cui all'articolo 9; 
      5) liberta' di fornire servizi di navigazione  satellitare  nei
territori delle parti; 
      6) commercio senza restrizioni di  prodotti  GNSS  europei  nei
territori delle parti.