Articolo 3 Principi della cooperazione Le parti svolgono le attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi: 1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi in conformita' dell'articolo 15; 2) possibilita' reciproca di avviare attivita' di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera; 3) scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attivita' di cooperazione; 4) adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprieta' intellettuale di cui all'articolo 9; 5) liberta' di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti; 6) commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.