(Accordo di cooperazione-art. 5)
                             Articolo 5 
                            Spettro radio 
 
    1. Le parti convengono di proseguire la cooperazione e  il  mutuo
sostegno nelle questioni  relative  allo  spettro  radio  nell'ambito
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni  («UIT»),  tenendo
conto del «Memorandum of  Understanding  on  the  Management  of  ITU
filings of the Galileo radionavigation satellite service system», del
5 novembre 2004. 
    2. Le parti si scambiano informazioni sulle domande di  frequenza
e tutelano le frequenze assegnate a Galileo, allo scopo di assicurare
la disponibilita' dei servizi di Galileo a beneficio degli utenti  di
tutto il  mondo,  e  in  particolare  della  Svizzera  e  dell'Unione
europea. 
    3.  Al  fine  di  proteggere  le  frequenze  dello   spettro   di
radionavigazione da interruzioni e interferenze, le parti individuano
le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni  reciprocamente
accettabili per combatterle. 
    4.  Nessuna  disposizione  del  presente  accordo   puo'   essere
interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT,  tra  le
quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.