(Accordo di cooperazione-art. 7)
                             Articolo 7 
                               Appalti 
 
    1. Per gli acquisti relativi ai programmi europei GNSS, le  parti
applicano i propri impegni  nel  quadro  dell'accordo  sugli  appalti
pubblici («GPA») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») e
dell'accordo del 21  giugno  1999  tra  la  Comunita'  europea  e  la
Confederazione svizzera  su  alcuni  aspetti  relativi  agli  appalti
pubblici. 
    2. Fatto salvo l'articolo XXIII del GPA  (articolo  III  del  GPA
riveduto), le entita' svizzere  hanno  diritto  di  partecipare  alle
procedure  di  appalto  per  la  fornitura  di  servizi  connessi  ai
programmi europei GNSS.