Articolo 7 Appalti 1. Per gli acquisti relativi ai programmi europei GNSS, le parti applicano i propri impegni nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici («GPA») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») e dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici. 2. Fatto salvo l'articolo XXIII del GPA (articolo III del GPA riveduto), le entita' svizzere hanno diritto di partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi connessi ai programmi europei GNSS.