Art. 17 
 
           Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato 
 
  1. All'articolo 27  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo
il comma 4 e'  inserito  il  seguente:  "4-bis.  Gli  interventi  del
Patrimonio Destinato nelle  forme  e  alle  condizioni  previsti  dal
quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  "Covid-19",  come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati  entro  il
31 dicembre 2021.". 
  2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole "possono esserlo",  sono  inserite
le seguenti ", in alternativa all'apporto di liquidita',".