Art. 25 
 
          Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali 
 
  l. All'articolo  52  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate te seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente:  "1.
I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi
ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre  1985,  n.
808 in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono  effettuati,
senza applicazione di interessi e di  sanzioni,  in  unica  soluzione
rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed  entro  il  31  dicembre
2023 o mediante rateizzazione  fino  ad  un  massimo  di  dieci  rate
mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal  31  dicembre
2022 e dal 31 dicembre 2023.". 
    b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse; 
    c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Con
riguardo agli  interventi  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  di
sviluppo  nell'area  della  sicurezza  nazionale,  nelle  more  della
definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31  dicembre
2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti
utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti
finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle  quote  relative  ai
finanziamenti gia' oggetto di liquidazione.». 
  2. Agli oneri derivanti dalla  presente  disposizione,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
77.