Art. 37 
 
Reddito  di  ultima  istanza  in  favore   dei   professionisti   con
                             disabilita' 
 
  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
    "1-ter. Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 44 per gli iscritti agli  enti  di  diritto  privato  di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni  emolumento  corrisposto  dai
medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di  invalidita'  e
avente natura previdenziale, che  risponda  alle  medesime  finalita'
dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato,  e'
equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma. 
    1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per
la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui   all'articolo   44,   i
lavoratori iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di  previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509  e
10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al  comma
1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 
    1-quinquies. La domanda di cui al comma  1-quater  e'  presentata
con le medesime modalita' previste dal decreto adottato dal  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020. 
    1-sexies. L'indennita' di cui  al  comma  1-ter  e'  erogata  dai
rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di  8,5
milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al
monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di  spesa  e  comunicano  i
risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori.". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  8,5  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.