Art. 45 
 
Proroga CIGS per  cessazione  e  incremento  del  Fondo  sociale  per
                      occupazione e formazione 
 
  1. All'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In  via  eccezionale
al fine di  sostenere  i  lavoratori  nella  fase  di  ripresa  delle
attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2021  puo'  essere
autorizzata una proroga di sei  mesi,  previo  ulteriore  accordo  da
stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello  sviluppo
economico e della Regione interessata, per  le  aziende  che  abbiano
particolare  rilevanza  strategica  sul  territorio  qualora  abbiano
avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie
al suo completamento e per  la  salvaguardia  occupazionale,  abbiano
incontrato fasi di particolare complessita' anche  rappresentate  dal
Ministero dello  sviluppo  economico.  Ai  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede  a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono  integrate
per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di  euro  per
l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo  periodo  del  presente
comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e  a  25  milioni  di
euro per l'anno 2022si  provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  2.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.