Art. 77 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.   Per   consentire   lo   sviluppo   dei   servizi   finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a  contenere  gli  effetti
negativi  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  sul  reddito  dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle  spese  sostenute  per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementato  nel  limite  annuo
massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  apposito  fondo  da
ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato  alla
sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  per   la   definizione   di
contenziosi di pertinenza  di  altre  amministrazioni  pubbliche.  Il
riparto  del  fondo  e'  disposto  con  decreto  emanato   ai   sensi
dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n.
32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  -  periodo
di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata  di  200  milioni  di
euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma
10. 
  4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17,  convertito
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e'
incrementato di 150 milioni di euro l'anno 2021. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 10. 
  5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile
1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno  2025
e di 140 milioni di euro  per  l'anno  2026.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi del comma 10. 
  6. Le risorse  del  Fondo  di  cui  all'articolo  13-duodecies  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con  modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100  milioni
di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  7. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  8. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  10,
lettera h), valutati in 150 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  208
milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024,
307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro  per  l'anno
2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro
per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni  di
euro per l'anno  2032  e  836  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro  per
l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro
per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni  di
euro per l'anno 2025, 433  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  526
milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028,
650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro  per  l'anno
2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2033.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10. 
  9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni  di  euro
per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei
Ministri del 23  dicembre  2020  nel  territorio  delle  Province  di
Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia,  da  destinare  ai
territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20  e  29  maggio
2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25,
comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del  2018.
Le risorse di cui al precedente periodo sono traferite/versate  nella
contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai  sensi  dell'articolo
6,  comma  2  dell'ordinanza  732/2020  e  intestata  al  Commissario
delegato. Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione  degli
articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57,
68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in  41.873,833  milioni
di euro per l'anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022,  777,051
milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di  euro  per  l'anno
2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di  euro
nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61  milioni  di
euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro  per  l'anno  2029,  956,79
milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per  l'anno
2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per
l'anno 2033 e  1.084,7  milioni  annui  a  decorrere  dal  2034,  che
aumentano, in termini di  saldo  netto  da  finanziare  di  cassa  in
42.145,633  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  e,  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111  milioni  di  euro  nel
2022, 1.073,151 milioni di euro per l'anno 2023,  759,31  milioni  di
euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027,  935,41
milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro  per  l'anno
2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68  milioni  di
euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di
euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere  dal
2034, si provvede: 
    a) quanto a 107,58 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  1.324,85
milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025,
58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel  2029,
55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel  2031,  1,16
milioni di euro nel 2032  e  0,20  milioni  di  euro  nel  2034,  che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449
milioni di euro per l'anno 2021, 1.477,95 milioni di euro per  l'anno
2022, 780,90 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni  di  euro
per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni
di euro nel 2026, 66,52  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  61,05
milioni di euro nel 2028, 60,41  milioni  di  euro  nel  2029,  60,01
milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni
di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05  milioni
di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2035,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19,  20,
26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74; 
    b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20  milioni
di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30
milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 38,80 milioni  di  euro  per  l'anno  2030  e  39,20
milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2031  al  2033,  225,50
milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70  milioni  di  euro  annui  a
decorrere    dal    2035,    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025 e 100 milioni di euro nell'anno  2026  e,  solo  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    d) quanto a 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2024,
2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10
milioni di euro per l'anno 2027,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo unico per l'edilizia scolastica  di  cui  all'articolo  11,
comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  17  convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    e) quanto a 23  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    f) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021,  175  milioni  di
euro nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro  nel
2025  e  150  milioni  di  euro  nel  2026,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno  2027,  70  milioni  di
euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno  2029,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  5,  comma  1,
della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
    h) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
le parole «180.000 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«223.000 milioni di euro». 
  13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.