Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui
all'articolo 1 della presente legge, a  decorrere  dalla  data  della
loro  entrata  in  vigore,  in   conformita'   a   quanto   disposto,
rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della presente legge,  e  dall'articolo  27  del
Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),  della  presente
legge.