Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli
14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),
della presente legge, valutati in euro 29.077 a  decorrere  dall'anno
2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli  7,  8  e  10  del
medesimo Trattato, pari a euro  4.000  a  decorrere  dall'anno  2020,
nonche' agli oneri derivanti dalle spese  di  missione  di  cui  agli
articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 75.228
a decorrere dall'anno 2020, e  dalle  rimanenti  spese  di  cui  agli
articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200  a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.