TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, di seguito denominate «le Parti»; Riconoscendo il profondo interesse a combattere la criminalita' e l'impunita' nei loro rispettivi territori; Desiderando rendere piu' efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di repressione della criminalita'; Motivate dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi del Diritto internazionale, nel rispetto della sovranita' nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Obbligo di estradare Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente in estradizione, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle Parti, sia richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una misura di restrizione o di privazione della liberta' personale nell'ambito di un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena privativa della liberta' personale.