(Trattato di estradizione-art. 1)
 
         TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA 
                     E LA REPUBBLICA DOMINICANA 
 
    La Repubblica Italiana e la  Repubblica  Dominicana,  di  seguito
denominate «le Parti»; 
    Riconoscendo il profondo interesse a combattere la criminalita' e
l'impunita' nei loro rispettivi territori; 
    Desiderando rendere piu' efficace la cooperazione tra i due Stati
in materia di repressione della criminalita'; 
    Motivate dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro
relazioni in  materia  di  estradizione,  in  coerenza  con  le  loro
rispettive  costituzioni  e  in  adesione  ai  principi  del  Diritto
internazionale,   nel   rispetto    della    sovranita'    nazionale,
dell'uguaglianza tra gli Stati e della  non  ingerenza  negli  affari
interni di ciascuna Parte; 
 
                    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                        Obbligo di estradare 
 
    Le  Parti  si   impegnano   a   consegnarsi   reciprocamente   in
estradizione, conformemente alle disposizioni del presente  Trattato,
ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle  Parti,  sia
richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una  misura  di
restrizione o di privazione della liberta' personale  nell'ambito  di
un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini
dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna  definitiva
a pena privativa della liberta' personale.