(Trattato di estradizione-art. 11)
                              Art. 11. 
                              Garanzie 
 
    La Parte Richiesta puo'  richiedere,  in  qualsiasi  momento  del
procedimento  di  estradizione,  che  alla  persona   richiesta   sia
garantito un giusto processo e che la stessa non sara'  sottoposta  a
sparizione forzata, o a tortura, ne' a trattamenti o a pene  crudeli,
inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno,  la  debita
assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.