Art. 11. Garanzie La Parte Richiesta puo' richiedere, in qualsiasi momento del procedimento di estradizione, che alla persona richiesta sia garantito un giusto processo e che la stessa non sara' sottoposta a sparizione forzata, o a tortura, ne' a trattamenti o a pene crudeli, inumani o degradanti. Le Parti forniscono, ove opportuno, la debita assistenza consolare alla persona consegnata in estradizione.