(Trattato di estradizione-art. 13)
                              Art. 13. 
                        Richieste concorrenti 
 
    1. Se l'estradizione della stessa persona e' richiesta da  due  o
piu' Stati, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati  deve
essere estradata la persona e comunica alla Parte Richiedente la  sua
decisione. 
    2. Per determinare  in  quale  Stato  deve  essere  estradata  la
persona, la Parte Richiesta puo' tenere conto di tutte le circostanze
rilevanti, tra le quali: 
      a) la gravita' dei reati, se  le  richieste  si  riferiscono  a
reati diversi; 
      b) il tempo e il luogo della commissione di ogni reato; 
      c) le date di presentazione delle diverse richieste; 
      d) l'esistenza di un trattato tra le Parti; 
      e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta; 
      f) la possibilita' di autorizzare la  riestradizione  all'altra
Parte Richiedente, sempre che si tratti di fatti  diversi  da  quelli
che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.