Art. 13. Richieste concorrenti 1. Se l'estradizione della stessa persona e' richiesta da due o piu' Stati, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati deve essere estradata la persona e comunica alla Parte Richiedente la sua decisione. 2. Per determinare in quale Stato deve essere estradata la persona, la Parte Richiesta puo' tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra le quali: a) la gravita' dei reati, se le richieste si riferiscono a reati diversi; b) il tempo e il luogo della commissione di ogni reato; c) le date di presentazione delle diverse richieste; d) l'esistenza di un trattato tra le Parti; e) il luogo abituale di residenza della persona richiesta; f) la possibilita' di autorizzare la riestradizione all'altra Parte Richiedente, sempre che si tratti di fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione inizialmente concessa.