Art. 14. Decisione e consegna 1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva. 2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del suo rifiuto. 3. Una volta messa la persona a disposizione della Parte Richiedente, questa deve trasferirla nel suo territorio entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione che le sia effettuata al riguardo dalla Parte Richiesta per via diplomatica. 4. In caso di infermita' della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si sospende fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona e' possibile e che la stessa e' messa a disposizione dell'autorita' competente. Una volta che la persona e' messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni. 5. Se la persona richiesta non e' stata trasferita entro il termine indicato e' messa in liberta' e la Parte Richiesta puo' successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso reato. 6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente. 7. Il periodo trascorso in stato di privazione di liberta' a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dalla Parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.