(Trattato di estradizione-art. 14)
                              Art. 14. 
                        Decisione e consegna 
 
    1. La Parte Richiesta comunica per  via  diplomatica  alla  Parte
Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione,
una volta che questa sia diventata definitiva. 
    2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione,  la  Parte
Richiesta espone nella decisione i motivi del suo rifiuto. 
    3.  Una  volta  messa  la  persona  a  disposizione  della  Parte
Richiedente, questa deve  trasferirla  nel  suo  territorio  entro  i
sessanta  (60)  giorni  successivi  alla  data  di  ricezione   della
comunicazione che le sia effettuata al riguardo dalla Parte Richiesta
per via diplomatica. 
    4. In caso di infermita' della persona o di grave rischio per  la
sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il  termine  di
sessanta (60) giorni si sospende fino al momento in cui  si  comunica
alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della  persona
e' possibile e che la stessa e' messa a  disposizione  dell'autorita'
competente.  Una  volta  che  la  persona  e'  messa   nuovamente   a
disposizione della Parte Richiedente, inizia  a  decorrere  un  nuovo
termine di sessanta (60) giorni. 
    5. Se la persona richiesta  non  e'  stata  trasferita  entro  il
termine indicato e' messa in  liberta'  e  la  Parte  Richiesta  puo'
successivamente rifiutare di estradarla per lo stesso reato. 
    6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni  e  le  garanzie
processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la  concessione  della
consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per
la Parte Richiedente. 
    7. Il periodo trascorso in stato di privazione di liberta' a fini
estradizionali,  dalla  data  dell'arresto  fino  alla   data   della
consegna, e' computato dalla Parte Richiedente ai fini della pena  da
eseguire.