(Trattato di estradizione-art. 15)
                              Art. 15. 
              Consegna differita e consegna temporanea 
 
    1. Se nei confronti della persona richiesta in estradizione e' in
corso un processo penale o la stessa deve scontare  una  sentenza  di
condanna restrittiva o privativa di liberta',  nel  territorio  della
Parte Richiesta, per fatti diversi da quelli che danno luogo alla sua
richiesta di estradizione, la Parte Richiesta, dopo  aver  deciso  di
concedere  l'estradizione,  puo'  differire  la  consegna  fino  alla
conclusione del processo penale o fino alla completa esecuzione della
pena. La  Parte  Richiesta  informa  la  Parte  Richiedente  di  tale
differimento. 
    2.  Tuttavia,  su  domanda  della  Parte  Richiedente,  la  Parte
Richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona  richiesta  alla
Parte  Richiedente  al  fine  di  consentire   lo   svolgimento   del
procedimento penale in corso, concordando  i  tempi  e  le  modalita'
della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta  durante
la sua permanenza  nel  territorio  della  Parte  Richiedente  ed  e'
riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo
di privazione della liberta' e'  computato  ai  fini  della  pena  da
eseguire nella Parte Richiesta.