(Trattato di estradizione-art. 16)
                              Art. 16. 
                            Procedimento 
 
    Gli  aspetti  procedurali   di   estradizione,   che   non   sono
espressamente previsti dal presente Trattato,  sono  disciplinati  in
via suppletiva da quanto stabilito dalla legislazione nazionale della
Parte Richiesta.