Art. 17. Consegna di oggetti a domanda della Parte Richiedente 1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e fatti salvi i diritti dei terzi, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o i documenti connessi con il reato, rinvenuti in possesso della persona richiesta al momento dell'arresto, sono consegnati alla Parte Richiedente, sempre che tali beni, strumenti, oggetti o documenti costituiscano o possano servire come prova nel processo penale che la persona consegnata in estradizione deve affrontare nel territorio della Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta puo' trattenere temporaneamente o consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo, sempre che tali oggetti si trovino sottoposti a misure cautelari nel territorio della Parte Richiesta, sia nel caso di un procedimento penale in corso sia nel caso di un procedimento di confisca. 3. Quando la Parte Richiesta o terzi abbiano attestati diritti di proprieta' sugli oggetti consegnati alla Parte Richiedente, la Parte Richiedente restituisce tali oggetti alla Parte Richiesta nel termine previamente stabilito tra le Parti e senza alcun onere per la Parte Richiesta. 4. Il sequestro di beni o di elementi probatori non esclude in alcun modo l'obbligo tra le Parti di prestarsi reciprocamente le assistenze che debbono prestarsi, conformemente ad altri strumenti giuridici internazionali in vigore tra le Parti.