(Trattato di estradizione-art. 17)
                              Art. 17. 
                    Consegna di oggetti a domanda 
                       della Parte Richiedente 
 
    1. Per quanto permesso dalle leggi della Parte Richiesta e  fatti
salvi i diritti dei terzi, tutti i beni, gli strumenti, gli oggetti o
i documenti connessi  con  il  reato,  rinvenuti  in  possesso  della
persona richiesta al momento dell'arresto, sono consegnati alla Parte
Richiedente, sempre che tali beni,  strumenti,  oggetti  o  documenti
costituiscano o possano servire come prova nel processo penale che la
persona consegnata in estradizione  deve  affrontare  nel  territorio
della Parte Richiedente. 
    2.  La  Parte  Richiesta  puo'   trattenere   temporaneamente   o
consegnare a condizione di restituzione o rimborso gli oggetti a  cui
si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo,  sempre  che  tali
oggetti si trovino sottoposti a misure cautelari nel territorio della
Parte Richiesta, sia nel caso di un procedimento penale in corso  sia
nel caso di un procedimento di confisca. 
    3. Quando la Parte Richiesta o terzi abbiano attestati diritti di
proprieta' sugli oggetti consegnati alla Parte Richiedente, la  Parte
Richiedente restituisce tali oggetti alla Parte Richiesta nel termine
previamente stabilito tra le Parti e senza alcun onere per  la  Parte
Richiesta. 
    4. Il sequestro di beni o di elementi probatori  non  esclude  in
alcun modo l'obbligo tra le  Parti  di  prestarsi  reciprocamente  le
assistenze che debbono prestarsi, conformemente  ad  altri  strumenti
giuridici internazionali in vigore tra le Parti.