Art. 18. Transito 1. La Parte Richiesta autorizza e facilita il transito attraverso il proprio territorio delle persone che sono consegnate alla Parte Richiedente da Stati terzi, sempre che a cio' non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. La Parte che richiede il permesso di transito inoltra alla Parte Richiesta una richiesta che contiene un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso, accompagnata da una copia della Decisione emessa dallo Stato terzo che concede alla Parte Richiedente la consegna della persona. 3. La richiesta e' trasmessa per via diplomatica ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), con una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.