(Trattato di estradizione-art. 18)
                              Art. 18. 
                              Transito 
 
    1. La Parte Richiesta autorizza e facilita il transito attraverso
il proprio territorio delle persone che sono  consegnate  alla  Parte
Richiedente da Stati terzi,  sempre  che  a  cio'  non  si  oppongano
ragioni di ordine pubblico. 
    2. La Parte che richiede il permesso  di  transito  inoltra  alla
Parte Richiesta una richiesta che contiene  un  breve  resoconto  dei
fatti riguardanti il caso, accompagnata da una copia della  Decisione
emessa dallo Stato  terzo  che  concede  alla  Parte  Richiedente  la
consegna della persona. 
    3. La richiesta e' trasmessa per via diplomatica ovvero, nei casi
piu'  urgenti,  attraverso  l'Organizzazione   Internazionale   della
Polizia   Criminale   (INTERPOL),   con   una   domanda    contenente
l'indicazione della persona in transito  e  un  breve  resoconto  dei
fatti riguardanti il caso. La domanda  di  transito  e'  accompagnata
dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.