(Trattato di estradizione-art. 19)
                              Art. 19. 
                                Spese 
 
    Tutte le spese relative al procedimento  di  estradizione  devono
essere sostenute dalla Parte nel cui  territorio  sono  prodotte.  Le
spese necessarie per il trasferimento  della  persona  consegnata  in
estradizione sono a carico della Parte Richiedente.