(Trattato di estradizione-art. 2)
                               Art. 2. 
               Reati che danno luogo all'estradizione 
 
    1. L'estradizione e' concessa quando la richiesta si riferisce  a
condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le  Parti
e che costituiscono un reato  punibile  con  una  pena  detentiva  di
durata minima non inferiore a un (1) anno. 
    2. Quando l'estradizione e' richiesta  per  l'esecuzione  di  una
sentenza di condanna definitiva, la  pena  detentiva  che  rimane  da
eseguire nei confronti della persona richiesta deve essere di  almeno
sei (6) mesi. 
    3.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  non  rileva  se   la
legislazione nazionale di una delle Parti indica il fatto o  i  fatti
costitutivi del reato per i quali e' richiesta l'estradizione con una
denominazione diversa da quella dell'altra Parte. 
    4. La Parte Richiesta puo'  ugualmente  concedere  l'estradizione
quando la richiesta si riferisce a piu' fatti,  diversi  e  connessi,
sanzionati penalmente, sia dalla legislazione della Parte Richiedente
che da quella della Parte Richiesta, e non ricorrono, rispetto a  uno
o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal presente  articolo  per
quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona. 
    5.  Inoltre  danno  luogo  all'estradizione,  in  conformita'  al
presente Trattato, i reati previsti dagli  accordi  multilaterali,  a
carattere universale o regionale, dei quali entrambi gli  Stati  sono
Parte. Nel caso di tali reati non si tiene conto  della  pena  minima
prevista dal presente Trattato.