(Trattato di estradizione-art. 22)
                              Art. 22. 
                            Riservatezza 
 
    Quando la Parte Richiedente prevede di  trasmettere  informazioni
particolarmente  sensibili  a  sostegno  della   sua   richiesta   di
estradizione puo' consultare la Parte Richiesta  per  determinare  in
quale misura la Parte Richiesta puo' proteggere l'informazione. Se la
Parte Richiesta non puo' proteggere l'informazione  nel  modo  voluto
dalla  Parte  Richiedente,  quest'ultima  decidera'  se  trasmettere,
nonostante questo, l'informazione.