(Trattato di estradizione-art. 23)
                              Art. 23. 
                   Entrata in vigore e cessazione 
 
    1. Il presente Trattato entrera' in  vigore  trenta  (30)  giorni
dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui  le  Parti  si
saranno comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei  requisiti
previsti dalla loro legislazione  interna.  Lo  stesso  avra'  durata
illimitata. 
    2. Il presente Trattato potra'  essere  modificato  per  consenso
reciproco delle Parti, formalizzato  tramite  comunicazioni  scritte,
per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in conformita'
alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente articolo. 
    3. Ciascuna  Parte  potra'  recedere  dal  presente  Trattato  in
qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per
via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta
(180)  giorni  dopo   la   data   di   ricevimento   della   relativa
comunicazione. 
    4. I procedimenti  di  estradizione  pendenti  al  momento  della
cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformita'  con
lo stesso. 
 
    Sottoscritto a Roma,  il  13  febbraio  dell'anno  2019,  in  due
esemplari in lingua italiana e spagnola,  entrambi  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico