(Trattato di estradizione-art. 3)
                               Art. 3. 
           Cause obbligatorie di rifiuto dell'estradizione 
 
    L'estradizione non e' concessa: 
      a) se il reato per il quale e' richiesta e'  considerato  dalla
Parte Richiesta come reato politico. Ai fini  del  presente  Trattato
non si considerano reati politici: 
        i) l'omicidio o altro reato violento contro  la  persona  del
Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia; 
        ii) il genocidio e  atti  di  terrorismo  in  conformita'  ai
trattati e agli accordi multilaterali dei quali  entrambi  gli  Stati
sono Parte; 
        iii) altri reati che,  in  conformita'  ai  trattati  o  agli
accordi multilaterali che vincolano  le  Parti,  non  possono  essere
considerati reati politici; 
      b) se vi sono fondati motivi per ritenere che la  richiesta  di
estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o  punire  una
persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale,
nazionalita', affiliazione od opinione politica; 
      c) se la condotta per  la  quale  e'  richiesta  l'estradizione
costituisce un reato esclusivamente militare; 
      d) se l'azione penale o la  pena  per  la  quale  e'  richiesta
l'estradizione e' prescritta in conformita' alla  legislazione  della
Parte Richiedente; 
      e) quando la pena che deve essere  eseguita  viola  i  principi
contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta; 
      f) se la persona richiesta e'  stata  condannata  con  sentenza
definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la
richiesta di estradizione; 
      g) quando la Parte  Richiesta  o  la  Parte  Richiedente  hanno
concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di  estinzione
della pena per il reato per il quale si richiede l'estradizione; 
      h)  se  la  Parte  Richiesta   ritiene   che   la   concessione
dell'estradizione puo' compromettere la  sua  sovranita',  sicurezza,
ordine pubblico o altri interessi essenziali dello  Stato,  o  se  la
richiesta contrasta  con  i  principi  fondamentali  dell'ordinamento
giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in  vigore  per  le
Parti in materia di Diritti Umani; 
      i) se alla persona richiesta in estradizione e' stato concesso,
nei confronti della  Parte  Richiedente,  asilo  politico  o  analoga
protezione nella Parte Richiesta.