(Trattato di estradizione-art. 4)
                               Art. 4. 
           Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione 
 
    L'estradizione puo' essere rifiutata: 
      a) se la persona e' sottoposta a processo nella Parte Richiesta
per gli stessi  fatti  che  hanno  dato  origine  alla  richiesta  di
estradizione; 
      b) se con la consegna  della  persona  richiesta  si  mette  in
pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute  nel
quale si trova; 
      c) quando il reato per il quale e' richiesta l'estradizione  e'
stato commesso fuori dal territorio  della  Parte  Richiedente  e  la
legislazione della Parte Richiesta  non  autorizza  il  perseguimento
dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.