Art. 4. Cause facoltative di rifiuto dell'estradizione L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se la persona e' sottoposta a processo nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che hanno dato origine alla richiesta di estradizione; b) se con la consegna della persona richiesta si mette in pericolo la sua vita in considerazione del grave stato di salute nel quale si trova; c) quando il reato per il quale e' richiesta l'estradizione e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente e la legislazione della Parte Richiesta non autorizza il perseguimento dello stesso reato commesso fuori dal suo territorio.