(Trattato di estradizione-art. 6)
                               Art. 6. 
                      Principio di specialita' 
 
    1. La persona estradata in conformita' al presente  Trattato  non
puo'  essere  sottoposta  a  nessuna  misura  di  restrizione  o   di
privazione della liberta' personale ne' punita nel  territorio  della
Parte Richiedente per fatti precedenti alla  consegna  e  diversi  da
quelli per i quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo'  essere
estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che: 
      a)  abbia  consentito  espressamente,  alla  presenza   di   un
difensore e di un interprete, ove necessario; 
      b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la
sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; 
      c) non abbia lasciato il  territorio  della  Parte  Richiedente
entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui  ha  avuto  la
liberta' di farlo; 
      d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in  conformita'
alla legislazione nazionale. Il consenso puo' essere prestato  quando
il reato per il quale e' richiesta l'estensione comporta l'obbligo di
concedere l'estradizione in conformita' al presente Trattato. 
    2. Se nel corso del procedimento si  modifica  la  qualificazione
del reato per il quale  la  persona  richiesta  e'  stata  estradata,
questa e' perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua
nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti  a  cui
si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti  presentati
a sostegno della stessa. In questo caso la  persona  e'  giudicata  e
condannata con il massimo della pena prevista per  il  reato  per  il
quale e' stata estradata o con una pena inferiore.