Art. 6. Principio di specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a nessuna misura di restrizione o di privazione della liberta' personale ne' punita nel territorio della Parte Richiedente per fatti precedenti alla consegna e diversi da quelli per i quali e' stata concessa l'estradizione, ne' puo' essere estradata da tale Parte a uno Stato terzo salvo che: a) abbia consentito espressamente, alla presenza di un difensore e di un interprete, ove necessario; b) abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia fatto ritorno volontariamente; c) non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro i trenta (30) giorni successivi alla data in cui ha avuto la liberta' di farlo; d) se la Parte Richiesta presta il suo consenso in conformita' alla legislazione nazionale. Il consenso puo' essere prestato quando il reato per il quale e' richiesta l'estensione comporta l'obbligo di concedere l'estradizione in conformita' al presente Trattato. 2. Se nel corso del procedimento si modifica la qualificazione del reato per il quale la persona richiesta e' stata estradata, questa e' perseguita e giudicata a condizione che il reato, nella sua nuova qualificazione giuridica, sia basato sugli stessi fatti a cui si riferiscono la richiesta di estradizione e i documenti presentati a sostegno della stessa. In questo caso la persona e' giudicata e condannata con il massimo della pena prevista per il reato per il quale e' stata estradata o con una pena inferiore.