(Trattato di estradizione-art. 7)
                               Art. 7. 
                      Estradizione semplificata 
 
    1. Se la persona richiesta  dichiara  alle  autorita'  competenti
della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale  Parte
deve concedere la  sua  estradizione  senza  ulteriori  formalita'  e
adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare
l'estradizione. 
    2. Il consenso della persona richiesta deve essere  espresso  per
iscritto, con l'assistenza di un  difensore,  e  manifestato  dinanzi
all'autorita'  competente.  Si  assicurera'   la   presenza   di   un
interprete, ove necessario.