Art. 7. Estradizione semplificata 1. Se la persona richiesta dichiara alle autorita' competenti della Parte Richiesta di acconsentire a essere estradata, tale Parte deve concedere la sua estradizione senza ulteriori formalita' e adotta tutte le misure permesse dalla sua legislazione per accelerare l'estradizione. 2. Il consenso della persona richiesta deve essere espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e manifestato dinanzi all'autorita' competente. Si assicurera' la presenza di un interprete, ove necessario.