TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, d'ora in avanti denominate «le Parti»; Considerando i legami di amicizia e cooperazione che le uniscono; Desiderose di rafforzare le basi giuridiche dell'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale; Agendo in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi universali di diritto internazionale, nel particolare rispetto della sovranita' nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte; Tenendo conto dei principi enunciati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani e desiderosi di cooperare bilateralmente per la loro promozione; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Obbligo di concedere assistenza giudiziaria 1. Le Parti devono, in conformita' al presente Trattato, concedersi l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. 2. L'assistenza puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede nella Parte Richiedente non e' considerato reato dalla legge della Parte Richiesta. 3. Il presente Trattato ha come fine esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra le Parti. Le sue disposizioni non determinano, in alcun caso, il diritto di singole persone ad acquisire, ad escludere prove o ad ostacolarne l'acquisizione nell'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria. 4. Il presente Trattato non autorizza le autorita' competenti di una delle Parti a esercitare, nel territorio dell'altra Parte, facolta' che sono esclusivamente di competenza delle autorita' dell'altra Parte. 5. Il presente Trattato si applica a tutte le richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se concernenti azioni od omissioni commesse prima di tale data.