(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 10)
                              Art. 10. 
        Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria 
 
    1. Le richieste di assistenza sono  eseguite  conformemente  alle
previsioni del presente Trattato,  tenendo  altresi'  conto,  in  via
suppletiva, della legislazione della Parte Richiesta. 
    2. Su richiesta  della  Parte  Richiedente,  la  Parte  Richiesta
presta l'assistenza giudiziaria secondo  le  forme  e  le  specifiche
procedure  indicate  nella  richiesta,  a  condizione  che  non   sia
contraria a  principi  fondamentali  dei  sistema  giuridico  o  alla
legislazione  della  Parte  Richiesta  o  non   sia   conforme   alle
disposizioni del presente Trattato. 
    3.  Se  la  Parte  Richiedente  ha  richiesto  la   presenza   di
rappresentanti delle  proprie  autorita'  competenti  nell'esecuzione
della richiesta, la Parte Richiesta le  comunica  la  sua  decisione.
Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente  la
data e il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. 
    4.  L'Autorita'  Centrale  della  Parte  Richiesta  trasmette  le
informazioni e le prove  acquisite  all'esito  dell'esecuzione  della
richiesta all'Autorita' Centrale della Parte Richiedente. 
    5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla  richiesta,  in
tutto o in parte,  l'Autorita'  Centrale  della  Parte  Richiesta  lo
comunica   immediatamente   all'Autorita'   Centrale   della    Parte
Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.