Art. 10. Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria 1. Le richieste di assistenza sono eseguite conformemente alle previsioni del presente Trattato, tenendo altresi' conto, in via suppletiva, della legislazione della Parte Richiesta. 2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che non sia contraria a principi fondamentali dei sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato. 3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorita' competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. 4. L'Autorita' Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorita' Centrale della Parte Richiedente. 5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorita' Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorita' Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.