(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 11)
                              Art. 11. 
Assunzione di prove ed acquisizione di elementi  materiali  probatori
                        nello stato richiesto 
 
    1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre
prove, le testimonianze,  le  dichiarazioni  delle  vittime  e  delle
persone sottoposte a indagini o a  processi  penali,  le  perizie,  i
documenti, gli oggetti e le altre  prove  indicate  nella  richiesta,
secondo  la  propria  legislazione,  e  le   trasmette   alla   Parte
Richiedente. 
    2.  Su  specifica  domanda  della  Parte  Richiedente,  la  Parte
Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta  di
assistenza. 
    3. Ai  rappresentanti  delle  autorita'  competenti  della  Parte
Richiedente  presenti  all'esecuzione  della  richiesta  e'  permesso
formulare domande dirette alla persona che e'  sentita  o  esaminata,
con il coordinamento  del  rappresentante  dell'autorita'  competente
della Parte Richiesta. 
    4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con  la
Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati,  ivi
comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di  terzi  su
tali documenti e oggetti. 
    5. Su richiesta  della  Parte  Richiesta,  la  Parte  Richiedente
riconsegna non appena possibile gli originali  dei  documenti  e  gli
oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del  paragrafo  l  del
presente  articolo.  La  consegna  e   restituzione   degli   oggetti
nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale  e'  esente
da imposte. 
    6. La persona citata a rendere dichiarazioni ha  la  facolta'  di
rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   della   Parte
Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente; a  tal  fine,
la Parte Richiedente deve fare espressa  menzione  di  tale  facolta'
nella richiesta di assistenza. 
    7. La Parte Richiesta ammette la  presenza  del  difensore  della
persona citata a rendere  dichiarazioni  laddove  cio'  sia  previsto
dalla legislazione di una delle Parti.