(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 12)
                              Art. 12. 
                    Audizione per videoconferenza 
 
    1. L'audizione  di  testimoni,  indagati  o  imputati,  periti  o
vittime che si trovano nel territorio della  Parte  Richiesta  e  che
devono comparire dinanzi alle autorita' della  Parte  Richiedente  ha
luogo, preferibilmente, per videoconferenza. 
    2. Ove necessario  o  richiesto,  la  persona  citata  a  rendere
dichiarazioni ha diritto all'assistenza di un difensore, con il quale
puo' comunicare riservatamente, nonche' di un interprete. 
    3. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza e,
se  non  dispone  degli  strumenti   tecnici   che   permettono   una
videoconferenza,  la  Parte   Richiedente   puo'   metterli   a   sua
disposizione. 
    4. All'audizione per videoconferenza  si  applicano  le  seguenti
regole: 
      a)  l'audizione  si   svolge   alla   presenza   dell'autorita'
competente di entrambe le Parti e, ove necessario,  con  l'assistenza
di  un  interprete.  La  Parte  Richiesta   e'   responsabile   della
identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto  dei
principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte
Richiesta. Qualora l'autorita' della Parte Richiesta ritenga che  non
sono rispettati  i  principi  fondamentali  del  proprio  ordinamento
durante l'audizione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  ad
assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi; 
      b)  le  autorita'  competenti  delle  Parti   concordano,   ove
necessario, le misure relative  alla  protezione  della  persona  che
compare; 
      c) l'audizione e' condotta direttamente dalla Parte Richiedente
o sotto la  sua  direzione,  in  conformita'  alla  sua  legislazione
interna; 
      d) al  termine  dell'audizione,  l'autorita'  competente  della
Parte Richiesta redige un verbale, indicando  la  data,  l'ora  e  il
luogo della stessa, l'identita' della persona  che  e'  comparsa,  il
contenuto dell'esame, l'identita' e la qualifica delle altre  persone
che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale e' trasmesso  alla
Parte Richiedente. 
    5. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego del  collegamento
in videoconferenza per ogni altra  finalita'  prevista  dal  presente
Trattato.