Art. 13. Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni 1. Per il tramite delle Autorita' Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorita' competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte: a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato; b) di avviare procedimenti penali; c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso. 2. La Parte che fornisce le informazioni puo', in conformita' alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria e' obbligata al rispetto di tali condizioni.