(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 13)
                              Art. 13. 
     Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni 
 
    1. Per il tramite delle Autorita'  Centrali  ed  entro  i  limiti
previsti dalla propria legislazione interna, le autorita'  competenti
di ciascuna  Parte  possono,  senza  che  sia  stata  presentata  una
richiesta  di  assistenza  giudiziaria  in   tal   senso,   scambiare
informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente  rilevanti,
ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra
Parte: 
      a) di presentare una richiesta  di  assistenza  giudiziaria  ai
sensi del presente Trattato; 
      b) di avviare procedimenti penali; 
      c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso. 
    2. La Parte che fornisce le  informazioni  puo',  in  conformita'
alla propria  legislazione  interna,  vincolarne  l'uso  della  Parte
destinataria a  determinate  condizioni.  La  Parte  destinataria  e'
obbligata al rispetto di tali condizioni.