(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 15)
                              Art. 15. 
Comparizione di testimoni, vittime, periti  e  persone  sottoposte  a
 indagini o a processi penali nel territorio della parte richiedente 
 
    1. Qualora la Parte Richiedente domandi la  comparizione  di  una
persona per rendere testimonianza, per una perizia o per  partecipare
ad altri atti processuali nel  suo  territorio,  la  Parte  Richiesta
informa tale persona dell'invito della Parte Richiedente a  comparire
dinanzi alle sue autorita' competenti. 
    2. La richiesta di comparizione della persona deve  contenere  le
informazioni relative alle condizioni e alle modalita'  di  pagamento
delle spese relative alla comparizione della persona citata,  nonche'
le informazioni relative alle garanzie di cui essa  godra'  ai  sensi
dell'articolo 16 del presente Trattato. 
    3.  La   richiesta   di   comparizione   non   deve   prospettare
l'applicazione di misure coercitive o di sanzioni in caso di  mancata
comparizione nel territorio della Parte Richiedente. 
    4. La persona citata  dichiara  se  desidera  o  meno  comparire.
L'Autorita' Centrale della  Parte  Richiesta  informa  senza  indugio
l'Autorita' Centrale della Parte Richiedente della scelta compiuta e,
se la persona accetta di comparire, deve favorire il suo contatto con
la Parte Richiedente affinche' questa le anticipi i fondi di  cui  ha
bisogno per sostenere le spese. 
    5.  La  Parte  Richiedente  trasmette  alla  Parte  Richiesta  la
richiesta di  notifica  della  citazione  a  comparire  dinanzi  alla
Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno con  sessanta
(60)  giorni  di  anticipo  rispetto  al  giorno  previsto   per   la
comparizione. Tuttavia, in casi eccezionali in cui la  notifica  puo'
risultare opportuna anche in un termine inferiore, la Parte Richiesta
fa tutto il possibile per soddisfare la richiesta.