(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 17)
                              Art. 17. 
            Trasferimento temporaneo di persone detenute 
 
    1. Nel  caso  in  cui  non  possa  avere  luogo  l'audizione  per
videoconferenza, la Parte Richiesta puo' consentire al  trasferimento
di ogni persona detenuta, per testimoniare o deporre in  qualita'  di
vittima, o per partecipare ad altri atti processuali  indicati  nella
richiesta, a condizione che il detenuto sia riconsegnato  alla  Parte
Richiesta nel termine da questa indicato. 
    2. Il termine di durata del trasferimento della persona non  puo'
essere superiore a novanta (90)  giorni.  Il  periodo  di  permanenza
della  persona  trasferita  puo'  essere  prolungato   dall'Autorita'
Centrale della Parte Richiesta, su richiesta dell'Autorita'  Centrale
della Parte Richiedente. 
    3. Le modalita' e le condizioni del trasferimento e  del  ritorno
della persona sono concordate tra le Autorita' Centrali delle Parti. 
    4. Il trasferimento e' rifiutato: 
      a) se la persona detenuta non vi consente per iscritto; 
      b)  se  la  sua  presenza  e'  necessaria  in  un  procedimento
giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta. 
    5. La Parte Richiedente tiene in custodia la  persona  trasferita
fino  a  quando  e'  in   vigore   la   misura   detentiva   disposta
dall'autorita' competente della Parte Richiesta. Qualora  la  persona
sia liberata per decisione delle  autorita'  competenti  della  Parte
Richiesta, la Parte Richiedente si conformera' agli articoli 16 e  21
del presente Trattato. 
    6. Il periodo di permanenza della persona  trasferita  fuori  dal
territorio della Parte Richiesta e' computato  ai  fini  del  periodo
totale di detenzione. 
    7. La persona detenuta che  non  presta  il  proprio  consenso  a
comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potra' essere sottoposta
ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.