Art. 17. Trasferimento temporaneo di persone detenute 1. Nel caso in cui non possa avere luogo l'audizione per videoconferenza, la Parte Richiesta puo' consentire al trasferimento di ogni persona detenuta, per testimoniare o deporre in qualita' di vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che il detenuto sia riconsegnato alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato. 2. Il termine di durata del trasferimento della persona non puo' essere superiore a novanta (90) giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita puo' essere prolungato dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta, su richiesta dell'Autorita' Centrale della Parte Richiedente. 3. Le modalita' e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorita' Centrali delle Parti. 4. Il trasferimento e' rifiutato: a) se la persona detenuta non vi consente per iscritto; b) se la sua presenza e' necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta. 5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando e' in vigore la misura detentiva disposta dall'autorita' competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle autorita' competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformera' agli articoli 16 e 21 del presente Trattato. 6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta e' computato ai fini del periodo totale di detenzione. 7. La persona detenuta che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potra' essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.