(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 18)
                              Art. 18. 
Protezione delle persone citate o  trasferite  nel  territorio  della
                          Parte Richiedente 
 
    Qualora  sia  necessario,  la  Parte  Richiedente   assicura   la
protezione delle persone citate o trasferite nel suo  territorio,  in
conformita' agli articoli 15, 16 e 17 del presente Trattato.