(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 2)
                               Art. 2. 
         Campo di applicazione della assistenza giudiziaria 
 
    L'assistenza giudiziaria comprende: 
      1. la notifica di documenti; 
      2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova; 
      3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari
e finanziari; 
      4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti; 
      5. la citazione di testimoni,  vittime,  persone  sottoposte  a
indagini o a processi penali, periti, per la comparizione  volontaria
dinanzi all'autorita' competente nella Parte Richiedente; 
      6. il  trasferimento  temporaneo  nel  territorio  della  Parte
Richiedente delle persone detenute ai  fini  della  comparizione  nel
processo  penale  in  qualita'  di  testimoni  o   vittime,   persone
sottoposte  a  indagini  o  a  processi  penali  o  per  altri   atti
processuali indicati nella richiesta; 
      7. l'esecuzione di misure sui beni; 
      8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove  o  elementi
materiali di prova; 
      9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di  una
richiesta, di rappresentanti delle autorita' competenti  della  Parte
Richiedente; 
      10. l'espletamento e trasmissione di perizie; 
      11.  l'assunzione  di  testimonianze,  interrogatori  o   altre
dichiarazioni; 
      12. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o
di cose; 
      13. l'esecuzione di indagini,  perquisizioni,  congelamenti  di
beni e sequestri; 
      14. le intercettazioni di comunicazioni; 
      15.  qualsiasi  altra  forma  di  assistenza   giudiziaria   in
conformita' alle finalita' e alle disposizioni del presente Trattato.