(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 20)
                              Art. 20. 
                           Misure su beni 
 
    1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni,  strumenti  o
proventi, diretti e indiretti,  del  reato,  e  applicano  le  misure
adeguate rispetto  ad  essi,  ai  sensi  della  propria  legislazione
interna. Quanto sopra include le misure in materia di  extincion  del
derecho de dominio sobre bienes per la  Repubblica  Dominicana  o  le
misure patrimoniali di prevenzione per la Repubblica Italiana. 
    2. Tale cooperazione si  basa  sulle  disposizioni  del  presente
Trattato, nonche' sulle disposizioni corrispondenti della Convenzione
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale  del
15 novembre 2000, in particolare sui suoi articoli 2, 12, 13 e 14,  e
si estende non solo ai  reati  previsti  in  tale  Convenzione  ma  a
qualsiasi  altro  fatto  delittuoso,  in  osservanza  del   punto   2
dell'articolo 1 del presente Trattato. 
    3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna,
ripartire  i  beni  o  gli  averi  confiscati.  A  tal   fine,   esse
concluderanno per ciascun caso gli accordi  o  le  intese  specifiche
volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita'
o la porzione degli stessi che  spetta  a  ogni  Parte  ed  eventuali
condizioni particolari da applicare.