(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 21)
                              Art. 21. 
                                Spese 
 
    1. Fatto salvo un accordo su casi  specifici  tra  le  Parti,  la
Parte Richiesta si fa carico  delle  spese  ordinarie  di  esecuzione
delle richieste di assistenza giudiziaria, fatte  salve  le  seguenti
spese che sono a carico della Parte Richiedente: 
      a) spese  relative  al  trasporto  delle  persone  nel  proprio
territorio, alla loro permanenza e al loro rientro, nei casi previsti
dagli articoli 15 e 17 del presente Trattato, nonche' altri  compensi
da corrispondere alle medesime persone; 
      b) rimborsi e onorari spettanti ai periti; 
      c) spese relative  al  trasporto,  permanenza  e  presenza  dei
rappresentanti  di  autorita'  competenti  della  Parte   Richiedente
durante l'esecuzione della richiesta, nei casi previsti dal paragrafo
3 dell'articolo 10 del presente Trattato; 
      d) spese relative all'invio ed  alla  restituzione  di  oggetti
trasferiti dal territorio della Parte Richiesta al  territorio  della
Parte Richiedente; 
      e)  spese  relative  alla  protezione   di   persone   prevista
dall'articolo 18 del presente Trattato. 
    2. Qualora la richiesta comporti spese  elevate  o  di  carattere
straordinario, come nel caso delle  squadre  investigative  comuni  e
delle consegne controllate, le  Autorita'  Centrali  delle  Parti  si
consultano  per  determinare  le  condizioni  alle  quali  si   dara'
esecuzione  alla  richiesta,  nonche'  le  modalita'   con   cui   si
sosterranno le spese.