Art. 22. Strumenti per favorire la Cooperazione Giudiziaria in materia penale 1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalita': a) scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalita' organizzata e reati connessi, tra gli altri; b) scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento; c) formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali. 2. Per la realizzazione delle attivita' e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorita' Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonche' la loro durata e il numero dei partecipanti. 3. Le Parti finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo secondo le proprie disponibilita' e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.