(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 22)
                              Art. 22. 
Strumenti per favorire la Cooperazione Giudiziaria in materia penale 
 
    1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalita': 
      a)  scambio  di  esperienze  in  materia  di  indagini  penali,
terrorismo,  corruzione,  tratta  di  esseri  umani,  stupefacenti  e
sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalita' organizzata  e
reati connessi, tra gli altri; 
      b) scambio  di  informazioni  sulle  modifiche  introdotte  nei
propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti  giurisprudenziali
nelle materie oggetto del presente strumento; 
      c) formazione e aggiornamento  dei  soggetti  incaricati  delle
indagini e dei processi penali. 
    2. Per la realizzazione delle attivita' e degli incontri previsti
dal presente Trattato, le Autorita' Centrali concordano  direttamente
la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi,  nonche'  la  loro
durata e il numero dei partecipanti. 
    3. Le Parti finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il
presente articolo secondo le  proprie  disponibilita'  e  quant'altro
stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.