(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 23)
                              Art. 23. 
                    Squadre investigative comuni 
 
    1. Le autorita' competenti possono costituire, di comune accordo,
squadre investigative comuni per uno  scopo  determinato  e  per  una
durata limitata, che puo' essere prorogata  di  comune  accordo,  per
svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le
Parti. 
    2. Una squadra investigativa comune puo', in particolare,  essere
costituita quando: 
      a) le indagini  condotte  da  una  delle  Parti  su  reati  che
richiedono inchieste difficili e di notevole complessita' coinvolgono
l'altra Parte; 
      b) entrambe le Parti conducono indagini su reati  che,  per  le
circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata. 
    3. I componenti della squadra  investigativa  comune  provenienti
dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene sono  denominati
«membri», mentre  i  componenti  provenienti  dall'altra  Parte  sono
denominati «membri distaccati». 
    4.  La  composizione  della  squadra  e'  indicata   nell'accordo
costitutivo  e  puo'  comprendere,  oltre  ai  rappresentanti   delle
autorita' competenti, agenti di polizia giudiziaria,  periti,  medici
legali e  altri  membri  ausiliari  della  giustizia.  E'  possibile,
inoltre, decidere quali  persone  diverse  dai  rappresentanti  delle
autorita' competenti  delle  due  Parti,  appartenenti  ad  organismi
internazionali di investigazione e/o  di  polizia,  partecipino  alle
attivita' della squadra investigativa comune. I diritti conferiti  ai
membri o ai membri distaccati della squadra in  virtu'  del  presente
articolo non si applicano a tali persone, a meno  che  l'accordo  non
stabilisca altrimenti in modo chiaro. 
    5. La richiesta di  costituzione  di  una  squadra  investigativa
comune contiene  una  proposte  in  merito  alla  composizione  della
squadra   e   alle   modalita'   di   svolgimento   delle   attivita'
investigative, nonche' le indicazioni stabilite dall'articolo  5  del
presente Trattato, per quanto applicabili. 
    6. La squadra investigativa comune  opera  nel  territorio  delle
Parti, secondo le decisioni concordate tra  le  rispettive  autorita'
competenti, tenendo conto delle seguenti condizioni generali: 
      a) la squadra esercita la propria attivita'  nel  rispetto  del
diritto della Parte nel cui territorio interviene; 
      b) l'autorita' pertinente della Parte  nel  cui  territorio  la
squadra interviene assicura e stabilisce le condizioni necessarie per
l'esecuzione delle attivita' concordate, designando  inoltre,  tra  i
componenti della  squadra,  il  responsabile  della  direzione  della
stessa; 
      c) il responsabile della squadra opera entro i  limiti  di  sua
competenza  in  conformita'  al  diritto  nazionale  e  coordina   le
attivita'  nel  rispetto  delle  regole  stabilite  dalle   autorita'
competenti nell'accordo costitutivo della squadra; 
      d) i membri distaccati della squadra investigativa comune: 
        (i) devono essere autorizzati, dalla Autorita' Centrale della
Parte nel cui territorio la squadra interviene, a entrare e  rimanere
per il tempo stabilito nel territorio di tale Parte prima dell'inizio
delle indagini; 
        (ii) hanno il permesso  di  essere  presenti  nel  territorio
della Parte in cui la squadra interviene quando sono adottate  misure
investigative; 
        (iii) possono, in conformita' alla legislazione  della  Parte
Richiesta,  dare  esecuzione  alle  misure  specifiche  di   indagine
assegnate  dal  responsabile  della  squadra,  laddove  sia  previsto
dall'accordo costitutivo  o  previa  autorizzazione  delle  autorita'
competenti delle Parti; 
        (iv) possono, in conformita' al proprio diritto  nazionale  e
nel  limite  delle  loro  competenze,   fornire   alla   squadra   le
informazioni disponibili nella Parte che li ha  distaccati,  ai  fini
delle indagini effettuate dalla squadra stessa; 
        (v) possono richiedere l'adozione  di  misure,  eventualmente
considerate necessarie dal responsabile della  squadra,  direttamente
alle  loro  autorita'  competenti,  che  le  tratteranno  secondo  le
condizioni richieste da una indagine condotta a livello nazionale. 
    7. Se la squadra investigativa comune  necessita  dell'assistenza
di un paese terzo,  le  autorita'  competenti  della  Parte  nel  cui
territorio la squadra  interviene  ne  possono  fare  richiesta  alle
autorita'  competenti  del  paese  interessato  in  conformita'  agli
strumenti giuridici internazionali applicabili o,  in  loro  assenza,
sulla base della cortesia internazionale. 
    8. Le informazioni acquisite legalmente da  un  membro  o  da  un
membro  distaccato  durante  la  sua  partecipazione  a  una  squadra
investigativa  comune,  che  le  autorita'  pertinenti  delle   Parti
interessate  non  potrebbero  altrimenti  acquisire,  possono  essere
utilizzate, oltre che per i tini previsti all'atto della costituzione
della squadra: 
      a) per il perseguimento di altri reati,  previa  autorizzazione
della Parte nel cui territorio  e'  stata  acquisita  l'informazione.
Detta autorizzazione puo' essere  negata  soltanto  quando  l'uso  in
questione compromette le  indagini  penali  della  predetta  Parte  o
quando quest'ultima puo' rifiutare l'assistenza giudiziaria; 
      b)  per  scongiurare  una  minaccia  immediata  e  grave   alla
sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto precedente. 
    9. Gli atti e i documenti acquisiti in applicazione del  presente
articolo sono assimilati a quelli acquisiti dalla  Parte  Richiedente
in esecuzione di una richiesta di assistenza avviata nell'ambito  del
presente Trattato. 
    10.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  si  intendono  come
autorita' competenti le seguenti: 
      a)  per  la  Repubblica   Italiana:   l'Autorita'   Giudiziaria
procedente; 
      b) per la Repubblica Dominicana: le  autorita'  competenti  del
Sistema di Amministrazione della Giustizia. 
    11. Le autorita' competenti devono  presentare  le  richieste  di
squadre investigative comuni per il tramite delle Autorita'  Centrali
indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.