Art. 24. Consegne vigilate o controllate 1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi necessari per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili. 2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate e' adottata in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformita' alle previsioni del presente Trattato, delle convenzioni e trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorita' competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione. 4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 21. 5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita' competenti le seguenti: a) per la Repubblica Italiana: l'Autorita' Giudiziaria procedente; b) per la Repubblica Dominica: il Director General de Persecucion del Ministerio Publico. 6. Le autorita' competenti devono presentare tutte le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.