(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 24)
                              Art. 24. 
                   Consegne vigilate o controllate 
 
    1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate
nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi necessari
per la prova dei reati o per l'identificazione, l'individuazione e la
cattura dei responsabili. 
    2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate  e'
adottata in ciascun caso specifico dalle autorita'  competenti  della
Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 
    3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo  le
procedure  vigenti  nella  Parte  Richiesta  e  in  conformita'  alle
previsioni  del  presente  Trattato,  delle  convenzioni  e  trattati
bilaterali o multilaterali in  vigore  tra  le  Parti.  Le  autorita'
competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa,
direzione e controllo dell'operazione. 
    4. Si applicano, quanto  alle  spese,  le  disposizioni  previste
dall'articolo 21. 
    5.  Agli  effetti  del  presente  articolo,  si  intendono   come
autorita' competenti le seguenti: 
      a)  per  la  Repubblica   Italiana:   l'Autorita'   Giudiziaria
procedente; 
      b)  per  la  Repubblica  Dominica:  il  Director   General   de
Persecucion del Ministerio Publico. 
    6. Le autorita' competenti devono presentare tutte  le  richieste
di consegne controllate o vigilate per  il  tramite  delle  Autorita'
Centrali indicate nell'articolo 3 del presente Trattato.