(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 25)
                              Art. 25. 
                   Altri strumenti di Cooperazione 
 
    Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi  altre
forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu'  di  accordi
specifici, intese o prassi condivise, conformi alle  loro  rispettive
legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.