Art. 26. Consultazioni e soluzione di controversie 1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, avviano consultazioni sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte tramite negoziati diplomatici diretti.