(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 26)
                              Art. 26. 
              Consultazioni e soluzione di controversie 
 
    1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di una di esse,
avviano  consultazioni  sull'interpretazione   o   applicazione   del
presente Trattato  in  generale  o  in  relazione  ad  una  specifica
richiesta di assistenza. 
    2.  Eventuali   controversie   che   sorgano   in   ordine   alla
interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno  risolte
tramite negoziati diplomatici diretti.