(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 27)
                              Art. 27. 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Il presente Trattato puo' essere modificato per mutuo consenso
delle Parti  e  le  modifiche  concordate  entreranno  in  vigore  in
conformita' al procedimento stabilito nel paragrafo  2  del  presente
articolo. 
    2. Il presente Trattato entrera' in  vigore  trenta  (30)  giorni
dopo la data di ricezione dell'ultima notifica  ricevuta,  attraverso
la  via  diplomatica,  con  la  quale  le  Parti  si  comunicano   il
completamento delle procedure previste  dalla  legislazione  interna,
necessarie per la sua entrata in vigore. 
    3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti cento ottanta  (180)
giorni dopo che  una  delle  Parti  riceve  per  via  diplomatica  la
notifica scritta dell'altra Parte sulla  sua  determinazione  in  tal
senso. 
    4.  La  cessazione  del   presente   Trattato   non   riguardera'
l'esecuzione  delle  richieste  di  assistenza  giudiziaria  ricevute
durante il periodo di vigenza. 
 
    Sottoscritto a Roma, il giorno 13 del mese di febbraio  dell'anno
2019 in due esemplari in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi
i testi ugualmente validi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico