(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 3)
                               Art. 3. 
                         Autorita' centrali 
 
    1. Per assicurare la  debita  cooperazione  tra  le  Parti  nella
prestazione  dell'assistenza   giudiziaria   oggetto   del   presente
Trattato, si designano le seguenti Autorita' Centrali: 
      a) per  la  Repubblica  italiana  l'Autorita'  Centrale  e'  il
Ministero della giustizia; 
      b) per la Repubblica  Dominicana  l'Autorita'  Centrale  e'  la
Procuraduria  General  de  la  Republica,  presso  il  Despacho   del
Procurador General de la  Republica,  in  qualita'  di  organo  della
Oficina de Asistencia Juridica Internacional y Extradiciones. 
    2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per  via
diplomatica, ogni cambiamento  delle  proprie  Autorita'  Centrali  e
degli ambiti di competenza. 
    3. Le Autorita'  Centrali  delle  Parti  trasmettono  e  ricevono
direttamente  le  richieste  di  assistenza  giudiziaria  a  cui   si
riferisce il presente Trattato e le relative risposte. 
    4. L'Autorita'  Centrale  della  Parte  Richiesta  da'  sollecita
esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria  o  le  trasmette
alle autorita' competenti per la loro esecuzione. 
    5.  Qualora  l'Autorita'  Centrale  trasmetta  la   richiesta   a
un'autorita' competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e
adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorita'.