(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 4)
                               Art. 4. 
                          Legge applicabile 
 
    1. Le  richieste  devono  essere  eseguite  in  conformita'  alle
procedure  stabilite  nel  presente  Trattato,  procedure  che   sono
integrate in via suppletiva dalle norme  della  legislazione  interna
della Parte Richiesta. 
    2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione  di
una  specifica  procedura  in  riferimento  all'esecuzione   di   una
richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e  la  Parte  Richiesta  puo'
ottemperare alla richiesta in conformita' alla  propria  legislazione
interna.