Art. 4. Legge applicabile 1. Le richieste devono essere eseguite in conformita' alle procedure stabilite nel presente Trattato, procedure che sono integrate in via suppletiva dalle norme della legislazione interna della Parte Richiesta. 2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta puo' ottemperare alla richiesta in conformita' alla propria legislazione interna.