(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 6)
                               Art. 6. 
                               Lingue 
 
    Qualunque  richiesta  di  assistenza  giudiziaria,  i   documenti
allegati e  le  informazioni  supplementari,  previste  dal  presente
Trattato, devono essere accompagnati dalla  traduzione  nella  lingua
della Parte Richiesta.